10 maggio 2017

IRI: fuoriuscita dal regime con credito d’imposta

Memory n. 139 del 10.05.2017 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’introduzione dell’articolo 55 bis TUIR, la legge di Bilancio 2017 (legge n. 232 del 11.12.2016) ha previsto un nuovo regime di tassazione piatta a favore delle imprese individuali, delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice (in contabilità ordinaria). L’istituto, in buona sostanza, consente la possibilità di applicare l’aliquota IRES (a decorrere dal 01.01.2017 pari al 24% per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 64, legge n. 208/2015) al reddito di imprese individuali, SNC e SAS che optano per l’applicazione del nuovo regime: a tal proposito viene stabilita una durata dell’opzione pari a 5 anni, esercitabile in sede di dichiarazione. Secondo quanto previsto dal nuovo regime, le somme prelevate a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili (nei limiti dei redditi dei periodi d’imposta assoggettati all’opzione) costituiscono reddito d’impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci. Con il DL n. 50 del 24.04.2017 sono state “precisate” (tramite l’introduzione del comma 6-bis all’art. 55-bis TUIR) le modalità di sterilizzazione dell’importo IRI versato in occasione della fuoriuscita dal regime. In caso di fuoriuscita dal regime, secondo quanto previsto dal DL: i) le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate durante il regime opzionale concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate ad imposta; ii) i contribuenti potranno beneficiare di un credito d’imposta pari all’IRI versata sulle stesse somme.
Categorie:IRI
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