2 febbraio 2011

La cessione del contratto di leasing immobiliare: i chiarimenti di Telefisco 2011

Memory n. 53 del 02.02.2011 a cura di Michele Bana

L’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2011 ha ribadito il principio generale secondo cui in considerazione del principio di equivalenza fiscale tra l'acquisizione del bene in proprio e quella effettuata con un contratto di locazione finanziaria in caso di cessione di un contratto di leasing avente ad oggetto un fabbricato, la sopravvenienza attiva in capo al cedente è pari alla differenza tra il valore normale del bene oggetto del contratto e l’ammontare dei canoni relativi al terreno non dedotti ai sensi dell’ articolo 36, comma 7, e seguenti, del decreto-legge n. 223/2006 che ha previsto l'irrilevanza fiscale dell'ammortamento dei terreni. In particolare, è stato precisato che tale componente positivo di reddito – assunto al netto dei canoni relativi alla durata residua del contratto e del prezzo di riscatto, che dovranno essere pagati dal cessionario, attualizzati alla data dell’operazione – deve essere determinato considerando altresì, in diminuzione, la quota capitale dei canoni, già versati, indeducibile in quanto riferibile all’area sottostante e di pertinenza.
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