17 dicembre 2015

La deducibilità delle spese di telefonia dal reddito di impresa e di lavoro autonomo

Memory n. 370 del 17.12.2015 a cura di Mauro Muraca

L'art. 1, commi 401 e 402, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha modificato, come noto, la disciplina fiscale relativa ai costi di acquisto e di gestione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, sia per le imprese che per i professionisti. In particolare, a decorrere dal 01.01.2008, i costi relativi all’ammortamento, locazione, noleggio e impiego di apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica sono deducibili, dal reddito d’impresa e dal reddito di lavoro autonomo, nella misura dell’80%. La deducibilità limitata all’80% del costo sostenuto opera con riferimento: i) ai costi dei servizi telefonici, ivi incluse le spese sostenute per l'acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prepagate; ii) ai costi (tra cui ammortamenti, canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, spese di impiego e manutenzione) relativi a beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il software) utilizzati per la connessione telefonica operata nell'ambito dell'attività d’impresa o professionale, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento a tali linee telefoniche. Tra le spese in commento rientrano anche quelle sostenute per la telefonia fissa e mobile, anche se riguardano l’acquisto di ricariche telefoniche e schede prepagate. Con riferimento a quest’ultime due fattispecie l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini del riconoscimento della deducibilità è necessario che i suddetti costi siano connotati dei seguenti requisiti: i) inerenza (all'attività professionale o artistica svolta); ii) tracciabilità della spesa (la quale deve essere stata effettivamente sostenuta dal contribuente e con riferimento alla quale devono essere note le modalità di pagamento utilizzate).
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