10 luglio 2018

La disciplina del ravvedimento operoso per l’omesso versamento dell’acconto IMU

Memory n. 201 del 10.07.2018 a cura di Franca Recenti

Entro il 18 giugno 2018 (poiché il 16 cadeva di sabato), i contribuenti, titolari di beni immobili sul territorio nazionale, avrebbero dovuto procedere al versamento dell’acconto dell’IMU e della TASI. Il contribuente che non ha provveduto a tale adempimento può comunque sanare la propria posizione e non pagare le sanzioni in misura piena - pari al 30% (o 15% se il ritardo è contenuto nei 90 giorni) dell’imposta dovuta e non versata - avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/97, pagando, unitamente alla rata non versata, una sanzione (in misura ridotta) e gli interessi legali dovuti per ogni giorno di ritardo. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui trattasi è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Conseguentemente, in caso di utilizzo del ravvedimento per sanare l’omissione dell’acconto IMU/TASI, la sanzione prevista (del 30% o del 15%) sarà pari: i) all'1,5% dell'imposta non versata, ridotta a un quindicesimo per giorno di ritardo se questo non è superiore a 14 giorni (ovvero fino al 2 luglio 2018); ii) all'1,5% dell'imposta non versata, se il ritardo è compreso tra i quindici e i 30 giorni (dal 3 luglio al 18 luglio 2018); iii) all'1,67% dell'imposta non versata, se il ritardo è superiore a 30 giorni ma non a 90 giorni dalla commissione della violazione (dal 19 luglio al 17 settembre 2018); iv) al 3,75% dell'imposta non versata, se il ritardo è superiore a 90 giorni ma non a un anno dalla data di commissione della violazione (18 giugno 2019), o al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (30 giugno 2019). Resta ovviamente inteso che, oltre alla sanzione ridotta, occorre pagare l'imposta e gli interessi legali (dall'1.1.2018, il tasso di interesse legale è dello 0,3% - decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017, pubblicato sulla GU n. 292 del 12.12.2017).
Categorie:IMU
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