19 settembre 2018

La riforma della disciplina dell’impresa sociale

Memory n. 250 del 19.09.2018 a cura della Redazione

L'impresa sociale rientra tra gli enti del Terzo settore e costituisce, non un distinto ente giuridico, bensì una qualifica acquisibile al ricorrere di determinati requisiti. La relativa disciplina era dettata dal DLgs. 155/2006, abrogato e sostituito dal DLgs. 112/2017 (in vigore dal 20.7.2017), come modificato dal DLgs. 20.7.2018 n. 95. Le imprese sociali già costituite alla data di entrata in vigore del DLgs. 112/2017 si adeguano alla nuova disciplina entro i successivi 18 mesi (ossia, entro il 20.1.2019). Entro lo stesso termine, gli statuti possono essere modificati con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di: i) adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili; ii) o introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria (art. 17 co. 3 del DLgs. 112/2017). Nel prosieguo del presente intervento, verranno esaminati gli aspetti riguardanti: i) i soggetti che possono acquisire la qualifica di “impresa sociale”; ii) le attività che devono essere svolte dalle “imprese sociali”, le quali devono essere di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, oppure coinvolgere lavoratori e soggetti svantaggiati; iii) la costituzione dell’“impresa sociale”; iv) le agevolazioni fiscali applicabili alle “imprese sociali” e ai soggetti che effettuano investimenti nel relativo capitale sociale; v) le modalità e il termine per l’adeguamento alla nuova disciplina.
Categorie:Terzo Settore
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