22 maggio 2023

La rottamazione quater si allunga

Memory n. 79 del 22.05.2023 a cura di Gianfranco Antico

L’art.1, commi 231-252, della L. n. 197/2022, ha introdotto una nuova definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia, che possono essere estinti senza corrispon¬dere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’art.30, comma 1, del D.P.R. n.602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art.27, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n.112/1999, versando solo le somme do¬vute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le proce¬dure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. L’art.4, del D.L.n.51 del 10 maggio 2023, ha riaperto i termini per l’accesso, chiusi al 30 aprile 2023, spostandoli al 30 giugno. Indichiamo, quindi, le regole, anche schematicamente, che possono essere di ausilio nella gestione della procedura.
Categorie:Riscossione
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