4 aprile 2024

Lavoro intermittente: senza DVR non c’è conversione automatica del rapporto

Memory n. 56 del 04.04.2024 a cura di Riccardo Malvestiti

Con ordinanza del 378 del 05.01.2024 la Suprema Corte di Cassazione ha smentito gli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e dall’Ispettorato Nazionale del lavoro, stabilendo che l’assenza del documento di valutazione dei rischi (c.d. “DVR”) non determina la conversione retroattiva del contratto di lavoro intermittente in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il principio viene reso analizzando quanto previsto in materia di contratto a termine, dove il legislatore prevede espressamente la trasformazione in contratto a tempo indeterminato per l’ipotesi di violazione dei divieti previsti, tra i quali anche la mancata elaborazione della valutazione dei rischi. Circostanza che non può prevedere, nel silenzio del legislatore, un’applicazione analogica. INL, con nota n.1148/2020 aveva confermato l’effetto riqualificatorio, legato all’assenza della valutazione dei rischi, precisando che tale conclusione si fonda su un orientamento di legittimità che, sebbene formatosi in relazione al contratto a termine, ha espresso principio generale secondo cui la contrarietà a norma imperativa di un contratto di lavoro atipico ne comporta la nullità parziale. Ricordiamo che il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. L’art. 13 del d.lgs. n. 81/2015 demanda al contratto collettivo l’individuazione delle esigenze organizzative e produttive con riferimento alle quali possono svolgersi prestazioni di lavoro intermittente. In assenza della contrattazione collettiva, occorre fare riferimento al DM 23 ottobre 2004, in virtù del quale "è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923 n. 2657". Di seguito analizziamo, nel dettaglio, quanto stabilito dalla Cassazione con l’ordinanza in commento.
Categorie:Lavoro
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