16 gennaio 2018

Legge di bilancio 2018: esonero contributivo per coltivatori e IAP under 40 anche nel 2018

Memory n. 10 del 16.01.2018 a cura di Omar Rigamonti

L'art. 1, co. 344 e 345, della L. 11.12.2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) aveva previsto un esonero contributivo a favore dei Coltivatori Diretti (CD) e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP): i) che avevano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017; ii) che non avevano compiuto quaranta anni d'età alla data d'inizio della nuova attività imprenditoriale agricola. Avrebbero potuto beneficiare dell’esonero contributivo in parola anche i Coltivatori diretti (CD) e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP): i) che avevano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016; ii) che non avevano compiuto quaranta anni d'età alla data d'inizio della nuova attività imprenditoriale agricola; iii) la cui azienda era ubicata nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, l’art. 1, commi 117 – 118 della legge di bilancio 2018 ha recentemente confermato l’agevolazione in parola la quale: i) interessa i coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) con meno di 40 anni di età che effettuino nuove iscrizioni nella previdenza agricola tra l'1.1.2018 e il 31.12.2018; ii) consiste nell'esonero dal versamento dell'accredito contributivo presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (e del contributo addizionale ex L. 160/75) nella misura del 100% per i primi 36 mesi, del 66% per i successivi 12 mesi e del 50% per gli ulteriori 12 mesi. Il monitoraggio sugli effetti della misura - subordinata al rispetto del limite del regime "de minimis" e non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento - continua ad essere affidato all'INPS. L'Istituto di previdenza dovrà, altresì, dettare le istruzioni operative per la concreta fruizione del bonus nell'anno 2018.
Categorie:Bilancio  –  Contributi Previdenziali
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