12 gennaio 2017

Legge di Stabilità 2017: prorogata al 30.06.2017 la tassazione agevolata per chi acquista immobili all’asta

Memory n. 6 del 12.01.2017 a cura di Omar Rigamonti

La legge di stabilità 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21.12.2016, ha prorogato – per tutti gli atti perfezionati entro il prossimo 30.06.2017 (in luogo del precedente termine del 31.12.2016) - l’agevolazione di cui all’art. 16 del D.L. n. 18/2016 che consiste nella possibilità di corrispondere le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (€ 200 ciascuna) relativamente agli acquisti di immobili “prima casa” perfezionati nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare oppure nell’ambito di una procedura fallimentare. Nello specifico, l’agevolazione compete per atti e provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili (uso, usufrutto, abitazione, superficie, enfiteusi, servitù) emessi nell’ambito di: i) una procedura giudiziaria di espropriazione forzata immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV c.p.c. (che disciplina, per l’appunto, l’esecuzione forzata immobiliare); ii) una procedura di vendita di cui all’art. 107 del RD 267/42 (L. fall.), ovvero una vendita immobiliare fallimentare. Peraltro, una simile agevolazione è riconosciuta anche ai soggetti che svolgono attività d'impresa che acquistano immobili (sia abitativi che strumentali), sempre nell'ambito di una delle predette procedure esecutive. Anche tali atti sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro. Tuttavia, a dispetto di quanto previsto per le persone fisiche che acquistano un immobile abitativo all’asta da adibire ad abitazione principale, l’agevolazione a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa si applica a una specifica e unica condizione ovvero che l’acquirente si impegni, dichiarandolo in atto, a rivendere l’immobile acquistato all’asta entro 5 anni (in precedenza il termine concesso era di anni 2). Ove la condizione del “ritrasferimento” non venga soddisfatta e, quindi, l’acquirente dell’immobile all’asta non lo rivenda entro cinque anni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale “tornano” dovute nella misura ordinaria ed è dovuta una sanzione del 30%, oltre agli interessi di mora.
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