3 agosto 2023

Licenziamento e condanna per grave reato: irrilevante unicità della condotta e tempo trascorso

Memory n. 125 del 03.08.2023 a cura di Riccardo Malvestiti

Con ordinanza n. 14114 del 23.05.2023 la Cassazione stabilisce che il licenziamento per giusta causa di un lavoratore che ha commesso un grave reato passato in giudicato è legittimo se viola il vincolo fiduciario tra le parti, anche per un fatto privato ed estraneo al contesto lavorativo. Nel caso esaminato in occasione della pronuncia in commento, la società è venuta a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale per violenza sessuale su una minore, passata in giudicato, circostanza che ha indotto a licenziare il dipendente per giusta causa in quanto, vista la gravità del fatto e nonostante non sia connesso in alcun modo al contesto lavorativo, il datore di lavoro ha ritenuto leso il vincolo fiduciario con il dipendente. Secondo la Cassazione, tale condotta è adeguata a giustificare e legittimare il licenziamento del lavoratore, a prescindere dal tempo trascorso dai fatti e dall’unicità della condotta tenuta dal dipendente, il quale non è più incorso in condanne analoghe. Viene, pertanto, confutata la tesi del dipendente, il quale riteneva che il fatto non avesse alcun rilievo disciplinare in quanto avvenuto in un luogo deputato al divertimento e del tutto estraneo all’ambiente lavorativo. Sulla base di tali considerazioni, la Cassazione ha accolto uno dei motivi di ricorso confutando quanto stabilito dai Giudici delle Corti di merito, i quali hanno ritenuto illegittimo il licenziamento intimato, disponendo per la reintegra del dipendente, ritenendo insussistente il fatto.
Categorie:Giurisprudenza  –  Lavoro
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