11 novembre 2011

Noleggio di autoveicoli senza conducente: semplificazioni in materia di adempimenti contabili

Memory n. 431 del 11.11.2011 a cura di Mauro Muraca

A seguito dell'entrata in vigore dell’art. 23, comma 42, del D.L. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011, con riferimento all'attività di locazione di veicoli senza conducente, è stato eliminato l'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale. In base alla nuova normativa, infatti, i soggetti che esercitano tale attività sono tenuti esclusivamente ad emettere fattura ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con una notevole semplificazione degli adempimenti rispetto al passato. Al fine di creare un collegamento tra contratto di noleggio (consegnato in copia al cliente) e documento fiscale, gli estremi identificativi di tale contratto dovranno essere indicati nella fattura emessa dopo il pagamento. Infine, così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (nota 22 settembre 2011 n. 2011/134585 e successivo comunicato stampa del 26 settembre 2011 n. 159) gli operatori commerciali, che svolgono attività di locazione e/o noleggio, non sono tenuti a comunicare, analogamente alle società di leasing, le operazioni rilevanti ai fini IVA superiori ad Euro 3.000 per il fatto che, l’adempimento in parola si presume assorbito dalla specifica comunicazione telematica, descritta nel provvedimento di prassi n. 119563 del 5 agosto 2011.
Categorie:Contabilità
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