12 novembre 2020

Novità del D.L. ristori bis: secondo acconto per i soggetti ISA prorogato al 30 aprile 2020 anche senza calo del fatturato

Memory n. 212bis del 12.11.2020 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

L’articolo 98 del DL 104/2020 ha differito al 30 aprile 2021 la scadenza del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (si tratta del 2020, per i soggetti “solari”). Destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni: i) esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); ii) dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a € 5.164.569,00). La proroga in esame si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Su tale impianto normativo interviene ora l'art. 6 del DL 149/2020 (c.d. decreto Ristori-bis) che ha recentemente eliminato il suddetto requisito del calo del fatturato e dei corrispettivi (necessario per beneficiare della proroga del versamento della seconda rata degli acconti) per alcune tipologie di contribuenti. Si tratta, in particolare, dei soggetti ISA che, nel contempo: i) esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate nell’Allegato 1 al DL 137/2020 (come sostituito dall’articolo 1, comma 1 D.L. 149/2020) e nell’Allegato 2 al medesimo D.L. 149/2020; ii) hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 DPCM 3.11.2020 (si tratta delle Regioni della c.d. zona Rossa, attualmente Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta). Sono altresì interessati dal differimento del termine per il versamento del secondo acconto, anche i soggetti ISA esercenti attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 2, DPCM 3.11.2020 (si tratta delle Regioni della c.d. zona arancione, attualmente Puglia e Sicilia).
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