10 novembre 2017

Nuova comunicazione di infortunio a fini statistici: istruzioni all’uso

Memory n. 325 del 10.11.2017 a cura della Redazione

A partire dal 12.10.2017, tutti i datori di lavoro sono soggetti all’obbligo di comunicare all’INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni occorsi sul lavoro ai propri dipendenti e ai soggetti ad essi equiparati, comportanti l’assenza del lavoratore per almeno un giorno, escluso quello dell’evento, e per non più di tre giorni (c.d. “infortuni brevi). L’obbligo di comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi si applica a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici, subordinati e autonomi (artigiani, parasubordinati, ecc.), nonché ai soggetti a essi equiparati. Sono esclusi dall’obbligo d’inoltro della comunicazione di infortunio: i) il Ministero della difesa per le Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri (nella quale è stato inglobato anche il Corpo forestale dello Stato); ii) il Ministero dell’interno, per la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco; iii) il Ministero dell’economia e delle finanze, per la Guardia di Finanza; iv) il Ministero della giustizia, per la Polizia penitenziaria. Con la Circolare 12.10.2017 n. 42, l’INAIL ha fornito le istruzioni necessarie per la trasmissione telematica della comunicazione in parola. A tal fine, è stato reso disponibile, quale esclusivo strumento per l’invio, il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio”, differenziato in base al settore di appartenenza dell’azienda: i) accessibile dai datori di lavoro all’interno della macrosezione “Denuncia di infortunio e malattia professionale” del sito www.inail.it e utilizzabile, altresì, dagli intermediari che alleghino, in formato pdf, ove prescritto, il mandato datoriale; ii) utile (grazie alla funzione “Converti in Denuncia) anche nel caso in cui la prognosi oggetto di comunicazione si prolunghi oltre i 3 giorni, al fine di assolvere l’obbligo (rimasto invariato) di inoltrare, ai fini assicurativi, la “Denuncia/comunicazione d’infortunio” ex art. 53 del DPR 1124/65. Qualora, per comprovati problemi tecnici, non fosse possibile l’inserimento on line delle comunicazioni di infortunio, le stesse dovranno essere inviate tramite PEC, utilizzando il modello scaricabile dal sito dell’INAIL, alla Sede competente. In caso di inadempimento, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro.
Categorie:Adempimenti
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