25 ottobre 2012

Nuove precisazioni in materia di Srl semplificate

Memory n. 421 del 25.10.2012 a cura di Edoardo Martini

Come noto, l’art. 3, co. 1, del D.L. n. 1/2012 ha introdotto, nell’ordinamento societario Italiano, una nuova forma di S.r.l., disciplinata dall’art. 2463-bis c.c., ovvero la società a responsabilità limitata semplificata che può essere formata con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione. Per espressa previsione normativa, la costituzione della S.r.l.s deve avvenire per atto pubblico, in conformità del modello standard di statuto, pubblicato in data 14 agosto 2012 in Gazzetta Ufficiale, ed in vigore dal 29 agosto 2012. Tuttavia, nonostante siano decorsi diversi mesi dalla sua istituzione, numerosi sono ancora i dubbi interpretativi in merito a tale modello societario. Su alcuni aspetti “irrisolti” è intervenuto, di recente, il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie secondo cui il modello standard tipizzato dell’atto costitutivo-statuto della s.r.l.s., in vigore dallo scorso 29 agosto 2012, deve ritenersi: i) non modificabile per quanto riguarda la disciplina sostanziale del negozio costitutivo della società in esso prevista; ii) modificabile in relazione alle formule dell’atto pubblico proposte. Ancora, secondo il Comitato, il divieto di cessione delle quote opera soltanto in relazione agli atti inter vivos, mentre nessun vincolo è previsto nel caso di trasferimenti di quote sociali mortis causa. A supporto di tale tesi depone il fatto che il divieto di cessione è sostanzialmente una limitazione di carattere antielusivo finalizzata ad evitare la costituzione di una s.r.l.s. da parte di soggetti compiacenti aventi i requisiti di legge (under 35) che successivamente trasferiscano le loro quote a soggetti non aventi tali requisiti (over 35). Il Comitato ritiene, altresì, che il compimento del trentacinquesimo anno di età, anche da parte di tutti i soci, non comporta alcuna conseguenza giuridica in capo alla Srl semplificata, che, quindi, in tal caso, non perde la qualifica di srls e non subisce una causa di scioglimento.
Categorie:Società
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