28 settembre 2016

Nuovi chiarimenti in materia di “super ammortamento”: rilevano soltanto i coefficienti "tabellari" previsti dal DM 31.12.88

Memory n. 264 del 28.09.2016 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

La legge di stabilità per il 2016 ha introdotto una nuova agevolazione (meglio nota con il nome "super-ammortamenti”): i) che consiste in una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi acquisiti, in proprietà o in leasing, nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, dai soggetti titolari di reddito d’impresa e dagli esercenti arti e professioni; ii) che si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, “con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria”. In particolare, è prevista una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni materiali strumentali, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell’IRES e dell’IRPEF (con esclusione dell’IRAP), l’imputazione al periodo d’imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati. La novità normativa ha già formato oggetto di alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate – prima con la C.M. 8 aprile 2016, n. 12/E, e poi con la C.M. 26 maggio 2016, n. 23/E – con particolare riguardo al presupposto soggettivo, agli investimenti agevolabili, al requisito temporale, alle modalità di fruizione dell’agevolazione e ai relativi effetti. Con la recente risoluzione Ministeriale 14.9.2016 n. 74/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di verificare se i beni rientrano o meno nell'ambito applicativo dei "super-ammortamenti", occorre fare riferimento, in base al tenore letterale dell'art. 1 co. 93 della L. 208/2015, ai coefficienti "tabellari" previsti dal DM 31.12.88 e non a quelli effettivamente adottati dall'impresa risultanti dall'applicazione degli artt. 102-bis e 104 del TUIR. Lo stesso principio trova applicazione anche per i beni gratuitamente devolvibili. Dall’ super-ammortamento - restano esclusi gli “investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento.
Categorie:Ires  –  Irpef
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