24 ottobre 2017

Nuovo regime IRI: ipotesi di convenienza

Memory n. 305 del 24.10.2017 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

L’art. 1, co. 547 e 548, L. 232/2016, con effetto a decorrere dall’1.1.2017, ha introdotto l’art. 55-bis del DPR 917/1986, contenente la nuova disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (c.d. “IRI”) che si propone, tra l’altro: i) di assoggettare ad imposizione con la medesima aliquota, quella dell’IRES (24%), tutte le forme d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta; ii) tassare il reddito non distribuito con il suddetto coefficiente, che è generalmente inferiore all’aliquota marginale massima dell’imposta personale dell’imprenditore o dei soci. L'adesione al regime IRI rende opportuna l'analisi di alcuni elementi da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone commerciali che intendono esercitare l'opzione di cui all'art. 55-bis del TUIR, nel modello Redditi 2018. In primo luogo, la scelta per il regime in parola comporta l'adozione della contabilità ordinaria. Passando al meccanismo impositivo del regime IRI, si segnala: i) la tassazione separata degli utili IRI con aliquota del 24% e la conseguente esclusione degli stessi dalla formazione del reddito complessivo dell'imprenditore o dei soci; ii) l'imposizione progressiva IRPEF degli utili ritratti in capo al percettore all'atto del prelievo. Inoltre, l'art. 55-bis co. 1 del TUIR riconosce la deduzione delle somme prelevate dall'impresa nel limite del c.d. plafond IRI, determinato dall'utile dell'esercizio e dalle riserve di utili assoggettate a tassazione IRI negli esercizi precedenti, al netto delle perdite maturate non utilizzate in costanza del regime in esame (circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2017). Al fine di valutare la tassazione IRI al 24%, rilevano, quindi, alcune variabili, quali, l'aliquota IRPEF marginale (e le relative addizionali) che sconta l'imprenditore (o il socio), l'entità degli utili che si stima di prelevare durante l'opzione e l'importo delle deduzioni e delle detrazioni personali del contribuente. Sul punto, secondo la posizione della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (documento del 28.2.2017): i) qualora il contribuente disponga di un unico reddito d'impresa pari a 30.000,00 euro, la convenienza del regime IRI dovrebbe essere commisurata alle addizionali IRPEF applicabili e ai maggiori oneri derivanti dall'adozione della contabilità ordinaria; ii) in presenza di un reddito d'impresa superiore a 50.000,00 euro, invece, la scelta per la tassazione IRI al 24% risulta generalmente più conveniente.
Categorie:IRI
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