18 novembre 2013

Obblighi contabili: la redazione e sottoscrizione dell’inventario

Memory n. 463 del 18.11.2013 a cura di Lara Salmistraro

Con il presente intervento si intende ricordare che l’inventario deve essere redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno e deve essere sottoscritto dall’imprenditore, ovvero, per le società, dall’amministratore o dal legale rappresentante, entro tre mesi dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi (entro il 31 dicembre 2013). Il libro inventari svolge la funzione di dare evidenza della situazione economica e patrimoniale dell’impresa con riferimento ad un determinato periodo, fornendo un'informazione dettagliata (quantitativamente e qualitativamente) delle attività e delle passività dell’impresa. L’inventario deve contenere: (i) l’indicazione e la valutazione analitica degli elementi patrimoniali attivi e passivi; (ii) la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo; (iii) il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite. La mancanza di alcune pagine o l’omessa redazione dell’inventario delle rimanenze, sono considerate di tale gravità da giustificare il ricorso all’accertamento induttivo, determinando pertanto l’inattendibilità della contabilità. Analizziamo di seguito gli obblighi contabili.
Categorie:Contabilità
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