22 marzo 2018

Operazioni in split payment effettuate nel 2017: regole per il rimborso nel dichiarativo Iva

Memory n. 86 del 22.03.2018 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

La disciplina dello “split payment” deroga all’ordinario meccanismo di funzionamento dell’Iva, caratterizzato dallo schema della rivalsa-detrazione con conseguente neutralità dell’imposta per l’operatore economico: il fornitore, infatti, addebita il tributo ai cessionari o committenti (Amministrazioni pubbliche e altre società), senza, tuttavia, incassarne il relativo importo, con l’effetto che il fornitore potrebbe maturare un’eccedenza di Iva detraibile che può recuperare avvalendosi dell’istituto della compensazione oppure del rimborso. L'effettuazione di operazioni in split payment ex art. 17-ter del DPR 633/72, in qualità di operazioni ad aliquota "zero", concorrono a soddisfare il requisito dell'aliquota media di cui all'art. 30 co. 2 lett. a) del DPR 633/72, ai fini dell'accesso ai rimborsi IVA (per importi superiori a 2.582,28 euro) ma non costituiscono un "presupposto autonomo", ossia sufficiente, ai fini della richiesta di rimborso. Le operazioni di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 devono essere considerate unitamente alle altre operazioni attive poste in essere dal fornitore nel periodo di riferimento (trimestre o anno solare) per soddisfare il citato requisito dell'aliquota media (circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2015). I soggetti passivi che hanno effettuato operazioni in split payment beneficiano dell'esecuzione dei rimborsi IVA in via prioritaria, nei limiti dell'ammontare complessivo dell'IVA applicata mediante split payment (art. 8 del DM 23.1.2015). A decorrere dall'1.1.2018, i rimborsi IVA effettuati mediante conto fiscale sono pagati ai contribuenti direttamente dalla struttura di gestione prevista dall'art. 22 co. 3 del DLgs. 241/97, determinando così un'accelerazione nei tempi di erogazione dei rimborsi stessi (art. 1-quater del DL 50/2017; DM 22.12.2017).
Categorie:Iva
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