7 gennaio 2014

Operazioni sospette e precisazioni dell’UIF

Memory n. 1 del 07.01.2014 a cura di Edoardo Martini

L’art. 41 del d.lgs. n.231/2007 impone ai professionisti l’obbligo di segnalare alla UIF qualsiasi operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza ad essi nota in ragione delle funzioni esercitate, induca a ritenere, sulla base degli elementi disponibili, che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In data 11.11.2013, l’UIF ha pubblicato una serie di chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione in parola. In primo luogo viene chiarito che nell’ambito di società non destinatarie degli obblighi antiriciclaggio, i sindaci non revisori non sono chiamati ad assolvere obblighi di segnalazione di operazioni sospette. Tali obblighi sono, invece, imposti ai revisori ed ai sindaci che svolgano anche funzione di revisione legale. E’ stato anche chiarito che, eventuali segnalazioni provenienti da componenti di un Collegio sindacale privo della funzione di revisione legale saranno comunque prese in considerazione dalla UIF. Si evidenzia, peraltro, come simile comportamento potrebbe anche produrre l’effetto di attenuare o eliminare rischi di concorso dei sindaci in reati posti in essere dagli amministratori. Un altro chiarimento concerne, invece, gli obblighi di segnalazione in caso di anomalie riscontrate in sede di cessioni di quote di srl. In tale ambito, viene chiarito dall’UIF, che tutti i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, che in relazione all'attività esercitata maturino un sospetto connesso con atti di trasferimento di quote di srl, sono obbligati alla segnalazione alla Uif: si tratta, quindi, dei notai, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali che hanno provveduto al deposito presso il registro delle imprese del documento informatico rappresentativo del negozio di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata.
Categorie:Antiriciclaggio
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