18 gennaio 2018

Opzione al regime IRI: invocabile dalle Srl “trasparenti” anche prima della scadenza del triennio

Memory n. 14 del 18.01.2018 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

Oltre agli imprenditori individuali e alle snc e sas in contabilità ordinaria, anche le società di capitali che integrano i requisiti previsti per la c.d. "piccola" trasparenza fiscale possono adottare il regime IRI (art. 55-bis del TUIR). Si tratta, in particolare, delle srl (art. 116 del TUIR): i) interamente partecipate da persone fisiche, purché il numero di soci non sia superiore a 10 (o a 20, per le società cooperative a responsabilità limitata); ii) con un volume di ricavi inferiore alle soglie previste per l'applicazione degli studi di settore. L'applicazione delle disposizioni IRI per le srl che hanno già optato per la "piccola" trasparenza fiscale potrebbe, tuttavia, presentare alcune criticità: l'opzione per la trasparenza fiscale ex art. 116 del TUIR, di durata triennale ed irrevocabile (art. 115 co. 4 del TUIR), deve essere, infatti, coordinata con l'esercizio dell'opzione per la tassazione IRI, di durata pari a cinque periodi d'imposta e rinnovabile, da esercitare nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione (art. 55-bis co. 4 del TUIR). A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate, con una risposta ad un interpello presentato da una srl "trasparente" intenzionata ad aderire alla tassazione al 24%, ha affermato che: i) l'introduzione del regime di cui all'art. 55-bis del TUIR, pur non avendo comportato modifiche a quello della c.d. "piccola" trasparenza fiscale, di fatto cambia le condizioni sulla cui base era stata fatta l'opzione originaria; ii) pertanto, in coerenza con l'art. 1 co. 1 del DPR 10.11.97 n. 442, anche nel caso di introduzione di un regime alternativo a quelli già esistenti, deve essere concessa la possibilità per i potenziali destinatari di applicare il nuovo sistema sin dal primo anno di applicazione, nonostante non sia ancora trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime opzionale adottato in precedenza (Interpello Agenzia Entrate 24.8.2017 n. 954-1384/2017).
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