1 marzo 2024

Opzione per la rivalutazione: non è possibile beneficiare dell’istituto della remissione in bonis

Memory n. 35 del 01.03.2024 a cura di Riccardo Malvestiti

Con risposta ad interpello n. 42 del 09.02.2024 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la scelta del regime di rivalutazione o di affrancamento operata nel quadro RQ del modello Redditi non può essere oggetto di remissione in bonis. Secondo quanto precisato in precedenti occasioni dalle entrate, l’esercizio dell’opzione per la rivalutazione dei beni d’impresa deve riternersi perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva. Ai fini del perfezionamento della rivalutazione, quindi, è sufficiente la corretta compilazione del quadro RQ della dichiarazione dei redditi in cui l’opzione viene esercitata. Nell’ipotesi del regime di riallineamento, invece, ai fini del perfezionamento dell’opzione rileva il versamento della prima delle tre rate dell’imposta dovuta. Alla luce di quanto appena esposto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che non possa trovare applicazione il ravvedimento previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97 in quanto tale istituto non può essere utilizzato per modificare scelte o correggere errori o omissioni compiute in applicazione di regimi opzionali. Non è possibile nemmeno ricorrere alla remissione in bonis prevista dal DL n. 16/2012 (nel caso di specie inibita anche dal decorso del termine previsto) che, come noto, consente la fruzione di benefici fiscali o l’accesso a regimi ozionali subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o adempimento formale non tempestivamente eseguiti dietro il pagamento di una sanzione il cui importo è pari alla misura minima prevista dall’articolo 11 comma 1 del D.Lgs. n. 471/97. Di seguito illustriamo, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in occasione della Risposta ad interpello 42/2024.
Categorie:Ravvedimento
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