3 maggio 2024

Opzioni edili: restrizioni per cooperative, Enti Terzo Settore e IACP

Memory n. 74 del 03.05.2024 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 1 del DL n. 39 del 29.03.2024 il legislatore è intervenuto nuovamente sulle opzioni di sconto e cessione sui lavori edili, restringendo ulteriormente il perimetro di applicazione delle disposizioni con riferimento agli Enti del Terzo Settore, agli IACP e alle cooperative. In particolare, le disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 3 bis del DL n. 11/2023 continuano a trovare applicazione con riferimento alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30.03.2024 risulti presentata la CILA “superbonus” se i lavori si riferiscono al superbonus e sono diversi da quelli effettuati dal condominio. In alternativa, alla predetta data, è necessario che: i) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS se gli interventi sono agevolati con il superbonus e sono effettuati dal condominio; ii) risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo se gli interventi sono agevolati con il superbonus e prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici; iii) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, per gli interventi diversi da quelli agevolati con il superbonus; iv) siano già iniziati i lavori o stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo per gli interventi di edilizia libera per i quali non occorre presentare unn titolo abilitativo, agevolati con detrazione diverse dal superbonus. Laddove ricorrano le condizioni appena esposte, le cooperative, gli Enti del Terzo Settore e gli IACP costituiti al 17.02.2023 possono optare per la cessione e sconto per le spese sostenute al 31.12.2025 se alla data del 29.03.2024 sono soddisfatte le ulteriori condizioni introdotte dal Decreto. Il blocco non trova applicazione con riferimento agli immobili danneggiati da eventi sismici, ma con un limite di finanziamento di 400 milioni di euro. Le disposizioni trovano invece applicazione senza limite di spesa per ETS, IACP e cooperative con riferimento ad immobili colpiti da eventi sismici a condizione che sussistano le condizioni di cui sopra o, in alternativa, sia stato richiesto il titolo abilitativo in data antecedente al 30.03.2024. Si segnala che anche le precedenti deroghe previste dal DL n. 11/2023 sono state limitate nel senso di escludere dall’opzione coloro che alla data di entrata in vigore del DL n. 39/2024 non hanno sostenuto alcuna spesa.
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