23 febbraio 2021

Partite IVA iscritte alla gestione separata INPS: aggravio contributivo per il 2021

Memory n. 33 del 23.02.2021 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

La Gestione Separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati, introdotta dalla L. 8.8.1995 n. 335 di riforma del sistema pensionistico. Tale provvedimento, all'art. 2, co. 26, stabilisce che a decorrere dall'1.1.1996, siano tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS), i soggetti: i) che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni ex co. 1 dell'art. 53 del TUIR; ii) titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, percettori dei redditi assimilati ex lett. c bis), co. 1 dell'art. 50 del TUIR (ad esempio, amministratori e sindaci di società); iii) incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della L. 11.6.1971 n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività. Con la circolare del 5.2.2021 n. 12, l'INPS ha comunicato le misure delle aliquote nonché i valori del minimale e del massimale di reddito ai fini del calcolo dei contributi dovuti, per il 2021, da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95. In particolare, per quest'anno trovano applicazione le seguenti aliquote: i) 34,23% per i collaboratori e le figure assimilate cui si applica la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (0,51%); ii) 33,72% per coloro cui non trova applicazione l'aliquota aggiuntiva DIS-COLL; iii) 25,98% (25% IVS + aliquota aggiuntiva dello 0,72% + 0,26% finanziamento ISCRO) per i liberi professionisti con partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati; iv) 24% per gli iscritti titolari di pensioni o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Le predette aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile previsto dall'art. 2 co. 18 della L. 335/95, che per l'anno 2021 rimane invariato a 103.055,00 euro, mentre il minimale per l'accredito contributivo previsto per quest'anno è confermato nella misura di 15.953,00 euro.
Categorie:Contributi Previdenziali
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