13 dicembre 2010

Per le aree rivalutate ai sensi della Finanziaria 2006 e non edificate al 31.12.2010 la decadenza degli effetti si manifesta solo all’atto della cessione dell’immobile
( Assonime –approfondimento 7/2010)

Come abbiamo avuto modo di commentare nella nostra Memory n.340 del 13 luglio 2010 una delle norme contenute nella Finanziaria 2006 è stata rappresentata dalla possibilità di rivalutare i beni di impresa risultanti dal bilancio dell’esercizio chiuso entro il 31.12.2004 nel bilancio dell’esercizio successivo. La norma, che rimandava esplicitamente alla disciplina degli artt. 10 - 16 della L. 342/2000, ha introdotto un elemento di assoluta novità, rappresentato dalla rivalutazione delle “aree edificabili non ancora edificate (…) incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa”. Il permesso alle imprese di rivalutare le aree fabbricabili non ancora edificate anche se iscritte tra l’attivo circolante, era subordinato per quanto riguarda gli effetti, alla concreta edificazione entro i cinque anni successivi alla rivalutazione stessa. In caso contrario, infatti, decadono gli effetti della rivalutazione, con conseguente imposizione ordinaria sui maggiori valori iscritti in bilancio. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, quindi, i nuovi valori iscritti nel bilancio 2005 sono riconosciuti alla condizione che la costruzione del fabbricato avvenga entro il 31 dicembre 2010. Il nostro intervento con la citata Memory n.340 del 13 luglio 2010 ha avuto quindi l’intento di sollecitare la necessità di pianificare entro la fine dell’anno, la costruzione o il completamento degli edifici che insistono sui terreni interessati dalla rivalutazione. Con il presente lavoro si intende ora, alla luce dell’approfondimento Assonime n.7 del 2 dicembre 2010, analizzare le conseguenze del mancato rispetto del termine sulla fiscalità del periodo d’imposta 2010, in quanto non appare chiaro se il recupero debba avvenire in sede di versamento delle imposte dovute per il 2010 o se, al contrario, questo effetto si manifesti all’atto della successiva cessione dell’area o dell’immobile nel frattempo su di essa eretto.
Categorie:Adempimenti  –  Rivalutazione
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