23 ottobre 2018

Perdita su crediti transitata da Stato patrimoniale deducibile previa presentazione della dichiarazione integrativa a favore

Memory n. 288 del 23.10.2018 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

Con la risposta ad interpello n. 12 del 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti: i) in merito al periodo d'imposta di competenza delle perdite su crediti in caso di debitori assoggettati a procedure concorsuali; ii) nonché sulla deducibilità di tale componente di reddito, laddove la società abbia commesso un errore in merito all'imputazione temporale della perdita e abbia successivamente corretto l'errore rilevando il relativo componente a patrimonio netto. Nel caso di specie, la società Alfa aveva rilevato in bilancio un credito per la fornitura di beni merce, effettuata nel biennio 2007-2008, a favore della Società Beta. Nel 2008 la società debitrice era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, che era stata dichiarata esecutiva nel 2013. Ad avviso di Alfa, la perdita su crediti avrebbe dovuto essere rilevata nell'esercizio 2013. La società ha individuato e corretto l'errore nel 2017, stornando il credito e imputando il relativo componente di reddito a patrimonio netto, come previsto dal documento OIC 29. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che: i) per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 101 co. 5 e 5-bis del TUIR e nell'art. 13 co. 3 del DLgs. 147/2015, il corretto periodo di competenza della perdita su crediti realizzata dal contribuente fosse l'arco temporale compreso tra la data di ammissione alla procedura di concordato preventivo (avvenuta nel 2008) e l'esercizio in cui sarebbe dovuta avvenire la cancellazione del credito dal bilancio (2013); ii) la perdita su crediti può essere dedotta mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore (art. 2 co. 8 e 8-bis del DPR 322/98) riferita al periodo d'imposta 2013, sul presupposto della imputazione della perdita (a seguito della correzione dell'errore) a patrimonio netto nel bilancio 2017.
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