11 aprile 2024

Regime lavoratori impatriati: beneficio a prescindere da distanze e intenzioni

Memory n. 61 del 11.04.2024 a cura di Riccardo Malvestiti

Con sentenza n. 6980 del 15.03.2024 la Cassazione ha stabilito che il beneficio fiscale riconosciuto per il “rientro dei cervelli” viene riconosciuto a prescindere dal comune di provenienza del soggetto e dalla distanza dello stato estero. Inoltre, è del tutto irrilevante la prospettiva della persona fisica al momento dell’espatrio circa un potenziale rientro nel territorio italiano. Nel caso esaminato una lavoratrice rientrata in Italia dopo un periodo di studio universitario e lavoro all’estero si è vista rigettare dall’Amministrazione Finanziaria il beneficio riconosciuto nei confronti dei lavoratori impatriati perché residente in un paese confinante, oltre al fatto che l’interessata non era intenzionata, dall’inizio dei suoi studi all’estero, a rientrare in Italia. Sul punto, la Cassazione ha precisato che sono del tutto irrilevanti le intenzioni personali, così come la distanza dal comune di residenza: il legislatore non ha previsto tali elementi tra le condizioni ai fini della concessione del beneficio. Sull’argomento ricordiamo che con l’articolo 6 del D.Lgs. n. 209 del 27.12.2023 il legislatore ha riscritto, in senso più restrittivo, la disciplina relativa al c.d. “regime degli impatriati” introducendo delle variazioni rispetto a quanto previsto, in precedenza dall’articolo 16 del d.Lgs. n. 147/2015. La nuova forma di beneneficio ora prevede che i lavoratori si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per almento 4 anni. Inoltre: i) i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento; ii) l’attività lavorativa viene prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato; iii) i lavoratori sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. In tal caso trova applicazione un beneficio nella misura del 50%, in luogo della previgente misura del 70%, a decorrere dai trasferimenti avvenuti nel periodo d’imposta 2024 (salvo quanto previsto dal regime transitorio).
Categorie:Lavoro
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