21 novembre 2011

Riallineati i limiti per la liquidazione trimestrale a quelli per l’applicazione del regime di contabilità semplificata

Memory n. 442 del 21.11.2011 a cura di Francesca Marzia

L'art. 14, co. 11 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha introdotto l'aumento delle soglie massime di ricavi stabiliti per accedere alla liquidazione trimestrale dell'Iva, riallineandole a quelle disposte per il regime di contabilità semplificata (art. 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70) con l'effetto che la semplificazione degli adempimenti Iva, prevista dall’art. 32 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è ora contemplata come opzione per le imprese di servizi con ricavi non superiori ad euro 400.000 (euro 700.000 nel caso di altre attività). A differenza del regime di contabilità semplificata, che opera automaticamente per i soggetti che rispecchiano i requisiti previsti, la procedura di liquidazione trimestrale dell'Iva è un'opzione, alla quale il contribuente può scegliere di aderire liberamente.
Categorie:Contabilità
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