5 luglio 2018

Ricerca e sviluppo: per beneficiare del credito d’imposta è necessario il requisito della “novità”

Memory n. 198 del 05.07.2018 a cura di Riccardo Malvestiti

Con risoluzione n. 46/E del 22.06.2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione ai progetti ammissibili al credito ricerca e sviluppo, con particolare riferimento al requisito della “novità” dei progetti. Nel caso esaminato con la risoluzione in commento, l’Agenzia delle Entrate ha negato l’applicazione dell’incentivo in quanto il programma di riorganizzazione dei processi industriali prevedeva l’applicazione al settore fieristico di tecnologie già diffuse (geolocalizzazione tramite dispositivi bluetooth, tecnologie di realtà aumentata ecc.). Ricordiamo che a decorrere dal 01.01.2017 il legislatore ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del bonus R&S, semplificandone notevolmente disciplina e modalità di calcolo. Per effetto di quanto previsto dalla legge n. 232/2016, infatti: i) è stato prorogato di un anno il periodo agevolato (fino al 2020); ii) viene standardizzata l’aliquota di calcolo del credito al 50% per tutte le tipologie di spese; iii) è stato esteso l’ambito di applicazione alle imprese residenti che svolgono ricerca per conto di committenti non residenti; iv) viene innalzato il massimale di agevolazione a 20 milioni di euro. Segnaliamo, infine, la recente pubblicazione della circolare n. 10/E del 16.05.2018, con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerose precisazioni relativamente alla fruizione del credito R&S nell’ipotesi di operazioni straordinarie nelle ipotesi di trasformazione, fusione, scissione e conferimento d’azienda e con particolare riferimento al computo delle spese sia nel periodo agevolato, sia nel periodo di osservazione.
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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