14 aprile 2015

Rimborso credito infrannuale: novità

Memory n. 117 del 14.04.2015 a cura di Franca Recenti

La richiesta di rimborso o di compensazione orizzontale dell’eccedenza Iva detraibile deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, esclusivamente in via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando l’apposito modello TR. Pertanto, entro il prossimo 30 aprile 2015, i contribuenti, che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, possono ottenere il rimborso o la compensazione del credito IVA maturato nel primo trimestre dell’anno 2015, presentando il modello TR approvato col provvedimento direttoriale 39968 del 20 marzo 2015. Le novità del modello TR approvato, rispetto al precedente, riguardano l'introduzione: i) della sezione ove apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo contabile), sufficiente per richiedere l'esecuzione dei rimborsi di importo superiore a 15.000 euro, al di fuori di specifiche ipotesi "di rischio", a norma dell'art. 38-bis del DPR 633/72, come riformulato dall'art. 13 del DLgs. 175/2014; ii) del campo ove rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso, da parte del contribuente, dei requisiti patrimoniali e contributivi che legittimano l'esecuzione del rimborso senza prestazione della garanzia patrimoniale; iii) la previsione del campo ove richiedere a rimborso, anche in via prioritaria, l'IVA derivante dall'effettuazione di operazioni nei confronti della pubblica amministrazione con il meccanismo dello "split payment" di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72.
Categorie:Compensazioni  –  Rimborso
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