2 agosto 2023

Rottamazione Quater: le novità dopo il DL omnibus

Memory n. 124 del 02.08.2023 a cura di Riccardo Malvestiti

Con articolo 1, commi 231-251, legge n. 197 del 29.12.2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) il legislatore ha (re)introdotto nel nostro ordinamento una nuova possibilità di definizione agevolata dei ruoli, con particolare riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione, rispetto alla quale Agenzia delle Entrate Riscossione ha già fornito alcuni chiarimenti circa l’ambito di applicazione e la modalità di presentazione delle domande. Nel tempo si sono susseguite alcune modifiche volte a consentire un maggior termine di fruizione dell’istituto, da ultimo modificati ad opera del DL n. 51 del 10.05.2023, converitto con legge n. 87 del 03.07.2023 che ha ridisegnato le scadenze per la presentazione dell’istanza, per la comunicazione dell’esito da parte di Agenzia Riscossione e per il versamento della prima rata. Nel dettaglio, il citato provvedimento legislativo prevede: i) la proroga dal 30.04 al 30.06.2023 del termine di presentazione dell’istanza; ii) la proroga dal 30.06 al 30.09.2023 del termine per la comunicazione al debitore dell’accoglimento o rigetto dell’istanza proposta; iii) la proroga dal 31.07 al 30.10.2023 del termine per il versamento della prima o unica rata. Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 2/E del 27.01.2023, è intervenuta sull’argomento specificando, tra le altre, che in caso di decadenza dal beneficio non è preclusa la rateazione del carico per la quota non definita (con disapplicazione delle condizioni di maggior favore previste dalla rottamazione quater). La procedura trova applicazione con riferimento ai carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo dal 01.01.2000 fino al 30.06.2022 e prevede la definizione con il pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, con stralcio delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio (con eccezioni riguardo alla definizione delle violazioni del codice della strada). La procedura prevede la possibilità di versare tali somme in unica soluzione oppure in un numero massimo di 18 rate, due delle quali in scadenza quest’anno (31.10 / 30.11), mentre le restanti 16 a cadenza trimestrale (28.02.2024 - 31.05.2024 – 31.07.2024 - 30.11.2024 a ripetersi negli anni).
Categorie:Riscossione
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