3 aprile 2024

Sisma bonus: finiture anche dopo la compravendita

Memory n. 55 del 03.04.2024 a cura di Riccardo Malvestiti

Con risoluzione n. 14/E del 08.03.2024 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile fuire della detrazione per i lavori antisismici anche se al momento dell’atto di acquisto sono stati completati solo i lavori strutturali dell’edificio, ma non quelli di finitura, a condizione che l’intervento di demolizione e ricostruzione determini la riduzione asseverata di una o due classi di rischio. L’Agenzia, inoltre, specifica che anche per questa detrazione è stata prevista una deroga al blocco generalizzato delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito in alternativa alla detrazione, pertanto è possibile continuare a esercitare le opzioni a condizione che sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi entro lo scorso 16.02.2023. Affinché il beneficio possa essere riconosciuto anche nella predetta ipotesi, quindi, è necessaria l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati secondo le "Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni" emanate dal DM 28.2.2017 (si segnala che l’attestazione si riferisce ai soli interventi che prevedono l’applicazione delle aliquote potenziate di beneficio e non per la detrazione con l’aliquota base del 50%). Ricordiamo che il beneficio viene concesso nelle seguenti misure: i) 60% nel caso in cui non sia una riduzione di classe di rischio sismico; ii) 70% nel caso in cui vi sia la riduzione di una classe di rischio sismico rispetto alla situazione ante interventi; iii) 80% nel caso in cui vi sia la riduzione di due classi di rischio sismico rispetto alla situazione ante interventi; iv) 75/85% in caso di interventi di miglioramento sismico effettuati sulel parti comuni degli edifici che comportano riduzione di classe di rischio sismico dell’edificio rispetto alla classe ante interventi. La detrazione spettante per gli interventi deve essere obbligatoriamente ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e nei quattro successivi.
Categorie:Sismabonus
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