23 marzo 2021

Società cessata ed accertamento: ricorso a nome del socio per i cinque anni dopo l’estinzione

Memory n. 53 del 23.03.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Come noto, l’articolo 28 del D.Lgs. n. 175 del 21.11.2014 ha introdotto alcune modifiche relativamente alle disposizioni di cui all’articolo 36 DPR n. 633/72 in materia di responsabilità dei soci, degli amministratori e dei liquidatori della società cessata, introducendo (in via generale) maggiori oneri a carico dei soggetti responsabili. L’art. 36 DPR n. 633/72 prevede una particolare responsabilità di carattere residuale qualora il soggetto IRES, a cui avrebbero fatto capo i rapporti fiscali, si sia estinto: in questo caso, al ricorrere di alcuni requisiti, possono essere chiamati a rispondere delle violazioni fiscali anche i liquidatori, i soci e gli amministratori della società. Le modifiche riguardano innanzitutto gli effetti della cancellazione della società: ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione, l’estinzione ha effetto solamente trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. La Commissione Tributaria Regionale Lombardia, con sent. n. 3039/3/2020 del 21.12.2020, ha stabilito che l’estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione e che legittimato al ricorso resta il socio che ha ricevuto somme dalla liquidazione della società, con possibilità di intervenire in giudizio per contrastare il debito fiscale. Ricordiamo che con sentenza n. 142 del 08.07.2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale riferite alle disposizioni introdotte con l’articolo 28, comma 4 del D.Lgs. n. 175/2014. La consulta, nel dettaglio, dichiara di non ravvisare alcun contrasto con gli articoli 3 e 76 della Costituzione, pertanto le richieste di cancellazione disposte dal 13.12.2014 gli atti tributari e contributivi inerenti la liquidazione, l’accertamento, la riscossione ed il contenzioso possono essere notificati e intestati all’ente oramai estinto.
Categorie:Accertamento
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