26 luglio 2023

Somministrazione di lavoro: modificati i criteri di computo della soglia del 20%

Memory n. 119 del 26.07.2023 a cura di Riccardo Malvestiti

Il legislatore, con l’articolo 24 del DL n. 48 del 04.05.2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 04.05.2023) ha introdotto alcune modifiche all’articolo 31 del D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015, in materia di somministrazione di lavoro, introducendo alcune eccezioni al computo della soglia numerica massima di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore. Le modifiche, in particolare, prevedono l’esclusione dei lavoratori il cui rapporto di lavoro con il soggetto somministratore sia costituito da un contratto di apprendistato, dei soggetti in mobilità (per i casi ancora applicabili) e dei soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali. Sono, inoltre, esclusi dal computo i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, così come sono definiti dal regolamento UE n. 651 del 17.06.2014. Ricordiamo che secondo quanto previsto dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2015, salvo nel caso in cui vi sia una diversa disposizione da parte dei contratti collettivi, il numero dei lavoratori somministrati con contratto a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al primo gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività in corso d’anno, il limite si computa sul numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Restano fermi i divieti di utilizzazione della somministrazione di manodopera nel caso di sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, presso unità produttive nelle quali si è proceduto entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi, presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione, oppure in caso di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
Categorie:Lavoro
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