31 marzo 2023

Sostituto d’imposta: le conseguenze sanzionatorie della rettifica di regime forfetario sulle ritenute

Memory n. 54 del 31.03.2023 a cura di Riccardo Malvestiti

Con risposta ad interpello n. 245 del 08.03.2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa le conseguenze della rettifica del regime forfetario per il sostituto d’imposta che ha “omesso” le ritenute, specificando che ai fini della mancata applicazione delle sanzioni il sostituto deve dimostrare di non essere in grado di verificare che il collaboratore sostituito era privo dei requisiti per applicare il regime forfetario. Anche laddove la rettifica si riferisca alle condizioni e ai requisiti di legge che ricadono sul contribuente, il sostituto d’imposta non è solo per questo automaticamente liberato da ogni responsabilità in materia di sanzioni. Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, un contribuente si avvale del regime forfetario per gli anni 2021 e 2022 omettendo di esporre l’IVA, mentre il sostituto ha liquidato gli importi senza applicazione della ritenuta. Nel mese di novembre 2022 il contribuente in regime forfetario comunica di aver perso i requisiti reddituali per poter applicare il regime a partire dal precedente anno 2021, con conseguente emissione di note di variazione in aumento per l’IVA. Con riferimento al 2022 il sostituto ritiene di non dover effettuare alcun ravvedimento operoso delle ritenute con versamento di sanzioni ed interessi in quanto l’effettuazione di tale ravvedimento implicherebbe che l’errore sia tato commesso dal sostituto. Citando la circolare n. 180/E del 10.07.1998 l’Agenzia chiarisce che per la responsabilità per sanzioni il fattore discriminante è costituito dalla causa dell’errore medesimo: se esso dipende da imprudenza, negligenza o imperizia non rileva ai fini dell’esclusione della responsabilità, ma se il trasgressore ha osservato la normale diligenza nella ricostruzione della realità, l’errore in cui è accorso esclude la colpa.
Categorie:Modelli fiscali e dichiarativi
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