13 luglio 2023

Spese di istruzione universitarie e non: i chiarimenti nella circolare 14/E/2023

Memory n. 110 del 13.07.2023 a cura di Riccardo Malvestiti

Con circolare n. 14/E del 19.06.2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerose precisazioni con riferimento alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti ed altri elementi rilevanti per la compilazione dei dichiarativi e per l’apposizione del visto di conformità, tra cui le spese di istruzione. Con riferimento alle spese di istruzione diverse da quelle universitarie, si segnala che sono detraibili nella misura del 19% le spese per la frequenza di: i) scuole dell’infanzia, ovvero materne; ii) scuole primarie e seondarie di primo grado, ovvero elementari e medie; iii) scuole secondarie di secondo grado, ovvero superiori. La detrazione, secondo quanto chiarito dalla circolare, spetta anche in caso di corsi istituiti presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati, in quanto riconducibili alla formazione scolastica secondaria. Vi rientrano, inoltre, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti e sostenuti per la frequenza scolastica. L’importo massimo detraibile è di 800 euro per l’anno 2022 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto. Con riferimento alle spese di istruzione universitaria, invece, l’Agenzia specifica che possono ritenersi compresi nella voce detraibile i corsi di perfezionamento tenuti presso l’università, i master universitari, i corsi di dottorato di ricerca, corsi statali di Alta formazione e specializzazione artistica. I limiti di detraibilità sono definiti con decreto 23.12.2022 nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequentazione di istituti privati. Per le università statali, l’intero importo sostenuto è ammesso ai fini della detrazione. In caso di iscrizione, è possibile far rientrare le spese sostenute per i test di ammissione. Con riferimento ai corsi universitari all’estero, ai fini della detrazione occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione post laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.
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