3 aprile 2023

Tassazione mance: i codici tributo per il versamento della sostitutiva

Memory n. 55 del 03.04.2023 a cura di Riccardo Malvestiti

Con risoluzione n. 16 el 17.03.2023 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo riferiti al versamento dell’imposta sostitutiva del 5% da versare, salvo in caso di rinuncia, sulle mance erogate ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione e le relative istruzioni di compilazione, specificando che devono essere esposti i mesi e gli anni a cui si riferisce il versamento. Come noto, l’articolo 1, commi da 58 a 62, legge n. 197 del 29.12.2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), ha introdotto la nuova disciplina della tassazione delle mance destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5% sulle mance percepite, entro il limite del 25% del reddito per le prestazioni rese nell’anno di riferimento. Il legislatore intende quindi detassare il riversamento, da parte del datore di lavoro, della mancia riconosciuta dal cliente ai lavoratori che non raggiungono la soglia reddituale di 50.000 euro. Con riferimento all’ambito di applicazione, le disposizioni fanno specifico riferimento ai dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 25.08.1991 nel limite della soglia reddituale indicata: non è chiaro in tal caso a quale anno si riferisca la soglia e in quale modo debba essere computata. La detassazione ha ad oggetto le sole somme erogate a titolo di liberalità, incassate dal datore di lavoro (anche per il tramite di strumenti elettronici) e riversate al lavoratore dipendente. In tal caso trova applicazione la predetta imposta sostitutiva di quella sui redditi delle persone fisiche (e relative addizionali), nel limite del 25% del reddito complessivo.
Categorie:Versamenti
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