8 aprile 2024

Transizione 5.0: la disciplina dei nuovi benefici

Memory n. 58 del 08.04.2024 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 38 del DL n. 19 del 02.03.2024 il legislatore ha introdotto un beneficio a favore degli investimenti effettuati, nel biennio 2024-2025, in beni materiali ed immateriali nuovi previsti dagli allegati A e B alla legge n. 232/2016 che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Tali beni possono accedere al beneficio a condizione che si consegua una riduzione dei consumi energetici complessiva della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, viene calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influenzano sul consumo energetico. Con riferimento all’autoproduzione e autoconsumo di energia da fonte solare, sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici previsti dall’articolo 12, comma 1, lettere a, b e c) del DL n. 181/2023. Sono esclusi, invece, gli investimenti destinati alle attività direttamente connesse ai combustibili fossili, nell’ambito del sistema di scambio di quota di emissione dell’UE che generano emissioni di gas a effetto serra, connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico. Il credito d’imposta viene riconosciiuto in misura decrescente a seconda dell’intensità dell’investimento: dal 35% (per investimenti fino a 2,5 milioni di euro) fino al 5% (previsto per investimenti oltre i 10 milioni), passando da una aliquota intermedia del 15% applicabile agli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni. Le aliquote possono essere potenziate: i) al 40,20 e 10% nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o una riduzione dei consumi dei processi interessati di almeno il 10%; ii) al 45, 25 e 15% nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o una riduzione dei consumi dei processi interessati di almeno il 15%.
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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