20 settembre 2011

Trasferimento della detrazione del 36%: nessun automatismo del passaggio all’acquirente

Memory n. 350 del 20.09.2011 a cura di Francesca Marzia

L’art.2, commi 12-bis e 12-ter, inserito dal Senato in fase di conversione del DL 138/2011, entrato in vigore dal 17 settembre 2011, interviene in materia di detrazione IRPEF del 36% per le ristrutturazioni edilizie delle abitazioni (legge 449/1997, e s.m.i.) nella specifica ipotesi di vendita di una abitazione su cui siano stati eseguiti gli interventi di recupero. In particolare, si prevede la facoltà per il venditore di scegliere tra continuare ad utilizzare in prima persona la detrazione o trasferirla all’acquirente. Tale facoltà viene prevista per le vendite effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 appunto dal 17 settembre 2011. A tal proposito, si evidenzia che, fino a tale data, in caso di cessione dell’abitazione, l’agevolazione si trasferiva obbligatoriamente all’acquirente. Infine, si ricorda che la detrazione IRPEF del 36% è applicabile per le spese di recupero del patrimonio edilizio esistente sostenute fino al 31 dicembre 2012 (art.2, commi 10 - 11, legge 191/2009 - Finanziaria 2010).
Categorie:Finanziaria - Milleproroghe  –  Irpef
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