20 marzo 2017

Ultima chiamata per lo spesometro annuale

Memory n. 84 del 20.03.2017 a cura della Redazione

L’art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78 (conv. L. 30.7.2010 n. 122) – nella versione precedente alle modifiche apportate dall’art. 4 del DL 193/2016 (conv. L. 225/2016) – prevede l’obbligo, per i soggetti passivi IVA, di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le operazioni, rilevanti ai fini dell’imposta, rese e ricevute, di importo almeno pari a 3.000,00 euro (c.d. “spesometro”). Per l’invio in scadenza dovranno essere altresì comunicate le operazioni (relative al 2016) documentate da fattura da parte dei commercianti al minuto e soggetti equiparati (art. 22 del DPR 633/72) e delle agenzie di viaggio (art. 74-ter del DPR 633/72), indipendentemente dall’importo esposto in fattura. In sostanza, per tale categoria di contribuenti, rientreranno nello spesometro per il periodo di imposta 2016 le operazioni: i) certificate da scontrino e ricevuta solo se di importo pari o superiore ad Euro 3.600,00; ii) certificate da fattura, indipendentemente dal relativo importo. Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura (operazioni cosiddette business to consumer), invece, rimane ferma la comunicazione delle singole operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva”. Rispetto a quanto previsto per lo scorso periodo d’imposta, non risultano più dovute le specifiche comunicazioni per le operazioni “black list” e per gli acquisti da operatori economici sammarinesi certificati con autofattura. L’appuntamento con lo spesometro (o elenco e clienti e fornitori Iva periodo di imposta 2016) è fissato alla data del 10 aprile 2017 per i contribuenti mensili ed al 20 aprile 2016 per tutti gli altri. Si rammenta, infine, che nelle ipotesi di omissione delle comunicazioni telematiche in esame, ovvero della loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 compresa da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000. Resta ovviamente impregiudicata la possibilità per il contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, a norma dell’art. 13, co. 1, D.Lgs. 472/1997.
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