15 luglio 2015

Unico 2015: il trattamento contabile e fiscale del contributo SSN per le imprese di autotrasporto

Memory n. 216 del 15.07.2015 a cura di Mauro Muraca

Le imprese di autotrasporto, in conto terzi o in conto proprio, hanno potuto recuperare, nello scorso periodo d’imposta le somme versate nel 2013 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, fino ad un massimo di Euro 300 per ciascun veicolo assicurato di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Preliminarmente si ricorda che, il predetto limite di Euro 300 deve riferirsi ad ogni singolo veicolo e non come valore medio degli importi versati per una flotta di veicoli: sicché l'eventuale importo versato in eccedenza, rispetto al suddetto limite massimo, non rileva ai fini dell’agevolazione. L’agevolazione in argomento deve essere riconosciuta a tutti i soggetti intestatari dei veicoli che restano realmente incisi dal contributo: il diritto al credito d’imposta spetta, peraltro, anche quando la stipula dei contratti assicurativi sia cumulativamente effettuata per conto dei soci da una società cooperativa (o da un consorzio) per i veicoli a loro intestati, con successivo addebito dell’importo del premio assicurativo, comprensivo del contributo al SSN, a ciascun consorziato (R.M. 22 dicembre 2006 n. 148/E). L’utilizzo in compensazione del suddetto credito - da effettuarsi con modello F24 (codice tributo 6793) - può riguardare il versamento di qualunque imposta (Iva, ritenute dipendenti, contributo o premio, etc) e non concorre alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES), ovvero alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Peraltro, l'utilizzo in compensazione di tali somme non assume nemmeno rilevanza ai fini del limite alla compensazione di cui all'articolo 25, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (risoluzione n. 8/E del 12 gennaio 2006). Come tutti i crediti d’imposta, anche l’agevolazione in argomento trova specifica collocazione all’interno della dichiarazione dei redditi ed, in particolare, per le società di capitali - Unico SC 2015 -trova spazio all’interno del quadro RU. Si rammenta, infine, che, con comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato in data 01.07.2015 n.67, è stato altresì prorogato il credito d'imposta che consente di recuperare nel 2015 (da indicare in Unico 2016) quanto versato nel 2014, fino ad un massimo di 300,00 euro per ciascun veicolo, a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per responsabilità per danni (si veda nostra Memory n.215 del 14.07.2015).
Categorie:Autotrasporti
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