3 aprile 2012

ACE: le disposizioni attuative e i riflessi in Unico 2012

Daily news N. 99 del 03.04.2012 a cura di Alessandro Borghese e Riccardo Malvestiti

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Il Decreto salva Italia, come noto, ha previsto alcune disposizioni per rilanciare l’economia. Come abbiamo già avuto modo di argomentare nelle nostre Memory n.478 del 14.12.2011 e Daily news n. 35 del 07.02.2012., tra queste all’articolo 1 del DL n. 201/2011 viene prevista la possibilità di portare in deduzione dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2011 un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Pertanto, la deduzione ACE (acronimo di “allowance for corporate equity”, più semplicemente ricondotto a “aiuto alla crescita economica”), sarà utilizzabile già in Unico 2012. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo quanto precisato dallo stesso articolo 1 del DL n. 201/2011, è valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale individuata con un provvedimento del Ministero dell’Economia ( e fissata per i primi tre periodi di imposta al 3%) e rapportato alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Con l’agevolazione fiscale in commento si vuole di fatto riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del Ministero dell’Economia 14.03.2012 è stato completato il quadro normativo dell’agevolazione in parola: come noto, infatti, il comma 8 dell’articolo 1 del DL n. 201/2011 prevedeva l’emanazione di un decreto per estendere l’applicazione dell’agevolazione anche alle società di persone e alle persone fisiche che producono reddito d’impresa. Con il DM in parola, inoltre, sono state fornite alcune nuove disposizioni relative ai soggetti IRES e sono state introdotte alcune clausole antielusive. Viene previsto, in particolare, che in ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal bilancio, ad esclusione delle riserve per l’acquisto di azioni proprie.
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