19 giugno 2012

Beni ai soci: chiarimenti ministeriali in prossimità del versamento degli acconti

Daily news N. 182 del 19.06.2012 a cura di Mauro Muraca

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L'articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto, oltre alla ben nota disciplina delle società in perdita sistematica, alcune disposizioni volte a contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni relativi all'impresa a soci o familiari dell'imprenditore per fini privati. In particolare, è disposto che per i beni concessi in uso dalla società a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore normale, si genera un reddito diverso per il socio ed i costi non sono deducibili per la società. Per monitorare l’entità dei beni concessi in godimento ad un corrispettivo inferiore al valore normale, il legislatore ha imposto l’obbligo in capo alla società o, in alternativa, al socio utilizzatore, di inviare, entro il prossimo 15 ottobre (termine così prorogato con provvedimento ministeriale del 13 marzo 2012), apposita comunicazione telematica all’Anagrafe Tributaria. Con la circolare n. 24/E del 15 giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate, senza entrare nel merito del suddetto adempimento procedurale (comunicazione all’anagrafe tributaria), ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina sostanziale in esame confermando, in alcune precisazioni, quanto già espresso dall’IRDECEC in un suo precedente intervento (circolare n. 27/IR del 02 febbraio 2012). Quanto ai soggetti utilizzatori dei beni, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che possono essere considerati utilizzatori anche i familiari dei soci, anche nel caso in cui questi non siano residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui questi utilizzino un bene di una società residente. Per esigenze di certezza e di documentabilità, al fine di verificare gli accordi previsti dalle parti per la concessione in godimento del bene relativo all’impresa, l’Agenzia delle Entrate richiede, espressamente, che il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali debbano risultare da apposita certificazione scritta di data certa, antecedente alla data di inizio dell’utilizzazione del bene. Viene precisato, infine, che, alla luce delle notevoli difficoltà applicative, gli acconti 2012 (rideterminati come se la norma fosse stata in vigore lo scorso anno) possono essere versati con la seconda rata di novembre, maggiorando la quota che si sarebbe dovuta pagare a luglio con gli interessi al 4% e senza sanzioni.
Categorie:Circolari Ministeriali  –  Unico e 730
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