8 novembre 2023

Doppie imposizioni e applicazioni dei benefici convenzionali

Daily news n. 192 del 08.11.2023 a cura di Gualtiero Santerini

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Ai fini dell’applicazione dei benefici derivanti dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni è sufficiente che il contribuente sia potenzialmente assoggettabile (“liable to tax”) a imposizione nello Stato di residenza. Pertanto, non è necessario che lo stesso sia effettivamente tassato (“subject to tax”) nell’altro Stato, poiché lo scopo dei trattati bilaterali è essenzialmente quello di “eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l'attività economica internazionale”. Questo in sintesi il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza in epigrafe: nello specifico, i giudici ricordano come la Direttiva 90/435/CEE, nota come direttiva madre-figlia, ha previsto la “massima neutralità fiscale”, con l’obiettivo di eliminare la possibilità di doppia imposizione degli utili distribuiti in forma di dividendi dalle società figlie, stabilite in uno Stato membro, alle corrispondenti società madri, stabilite in un altro Stato membro, dovuta al simultaneo intervento di regimi tributari di due Stati differenti. Alla luce di tali considerazioni la Corte di Cassazione, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea (causa c-540/2007), ha cassato con rinvio una sentenza di merito in base alla quale a una società residente in Italia veniva negato il rimborso delle ritenute operate sui dividendi corrisposti alla capogruppo, residente nei Paesi Bassi.
Categorie:Giurisprudenza
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