23 marzo 2017
Fiscalità delle novità in materia di bilancio
Daily news n. 51 del 23.03.2017 a cura di Michele Bana
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L’art. 13-bis del D.L. n. 244/2016 ha esteso le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS (c.d. principio di derivazione rafforzata) anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali redatti dall’Organismo italiano di contabilità (OIC), ad eccezione delle micro-imprese di cui all’art. 2435-ter del codice civile, le quali continueranno a determinare la base imponibile in ossequio al tradizionale criterio del “doppio binario”. Sono state apportate, inoltre, delle modifiche a talune disposizioni del D.P.R. n. 917/1986, così da coordinarle con le nuove disposizioni civilistiche. Si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni del TUIR: i) l’art. 96 TUIR con riferimento alla determinazione del ROL; ii) l’art. 108 TUIR relativamente alla deduzione delle spese relative a più esercizi; iii) l’art. 109 co. 4 TUIR relativamente alle imputazioni reddituali a patrimonio netto; iv) l’art. 110 TUIR in tema di tassi di cambio utilizzabili per la conversione delle poste in valuta; v) l’art. 112 TUIR in materia di derivati. L’art. 13-bis del DL 244/2016 ha disposto, infine, la proroga di 15 giorni del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP a favore dei soli soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile.
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