25 giugno 2013
Il recesso del socio di società di persone: disciplina civilistica
Daily news N. 185 del 25.06.2013 a cura di Edoardo Martini
Il recesso del socio di società di persone: disciplina civilistica - Daily news N. 185 del 25.06.2013 a cura di Edoardo Martini | € 6,00 + IVA |
Il legislatore civilistico riconosce, al singolo socio, nell’ambito delle società di persone, il diritto di recedere unilateralmente dalla società. La disciplina del recesso da società di persone è impostata in modo radicalmente differente rispetto alla disciplina del medesimo istituto prevista con riferimento alle società di capitali (S.p.a. ed S.r.l.). Con riferimento alle società di persone, infatti, la casistica dei presupposti che legittimano l’esercizio del diritto di recesso del socio è lasciata sostanzialmente indefinita dalla legge, la quale apre appunto la porta a qualsiasi ipotesi integrante gli estremi della “giusta causa”. Nello specifico, l’articolo 2285 c.c. – che individua appunto i presupposti in presenza dei quali il socio può esercitare il proprio diritto di recesso dalla società di persone cui partecipa - distingue tra società contratte "a tempo indeterminato" o "per tutta la vita di uno dei soci", nell'ambito delle quali il socio può recedere: i) liberamente e in qualsiasi momento (ossia "ad nutum"), salvo il rispetto di un termine di preavviso di almeno tre mesi dalla comunicazione del recesso agli altri soci; ii) in presenza di una giusta causa; iii) nei casi previsti dal contratto sociale. Per quanto concerne, invece, le società contratte a tempo determinato, il socio può recedere: i) solo in presenza di una giusta causa; ii) nei casi previsti dal contratto sociale.
Categorie:Diritto Societario
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