8 settembre 2011

Il riporto delle perdite d’impresa dopo la Manovra d’estate: alcuni aspetti critici

Daily news N. 237 del 08.09.2011 a cura di Edoardo Martini

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L’art. 23, co. 9, del D.L. 98/2011 (conv. in Legge 111/2011), contiene importanti modifiche al regime del riporto delle perdite d’impresa, di cui all’art. 84 del TUIR. In particolare, riscrivendo i primi due commi del citato articolo, le novità si muovono in due direttrici: viene rimosso il limite quinquennale al riporto delle perdite, previsto in precedenza dal co. 1 dell’art. 84, introducendo tuttavia un limite percentuale dell’80% all’abbattimento del reddito imponibile dei successivi esercizi; viene confermato il riporto illimitato delle perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data della costituzione, a condizione che si tratti di una nuova attività. Dopo le citate modifiche il testo normativo dei primi due commi dell’art. 84 recita come segue: 1) La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all' articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell' articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80. 2) Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.”
Tale intervento, di natura strutturale e non temporaneo e che riguarda solamente i soggetti Ires, e non anche quelli Irpef, rientra nell’ambito di quelle novità, come si legge nella relazione di accompagnamento al decreto, che “costituiscono misure di sostegno alle imprese che, uscendo da una crisi economico/finanziaria senza precedenti, si trovino ad avere ingenti volumi di perdite pregresse che potrebbero non essere utilizzabili nell’arco di un quinquennio”. Nel presente lavoro si intendono affrontare alcuni aspetti critici connessi all’entrata in vigore delle predette novità, con particolare riguardo alla decorrenza delle stesse, ai riflessi sul bilancio relativamente all’iscrizione della fiscalità latente, nonché alle conseguenze che si producono in occasione della trasformazione della società e nell’ambito del regime di trasparenza fiscale, di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR. L’argomento ha già formato oggetto delle nostre Memory n.289 del 7 luglio 2011 e Memory n.318 del 28 luglio 2011 a cui si rimanda per un ulteriore approfondimento.
Categorie:Finanziaria - Milleproroghe  –  Ires  –  Redditi d'impresa
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