12 gennaio 2024

IVA per prestazioni chirurgiche per finalità estetiche: l’esenzione deve essere documentata

Daily news n. 05 del 12.01.2024 a cura di Gualtiero Santerini

IVA per prestazioni chirurgiche per finalità estetiche: l’esenzione deve essere documentata - Daily news n. 05 del 12.01.2024 a cura di Michele Bana€ 6,00

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Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di giustizia di secondo grado delle Marche, ha stabilito che “Nel caso di fatture emesse come esenti a seguito di prestazioni mediche rientranti nel campo della chirurgia estetica, l'onere di provare l'esenzione IVA prevista dall'art. 10, comma 1, n. 18 del DPR n. 633/1972 comporta, ove occorra, che il medico, al momento del pagamento della prestazione, richieda al paziente un consenso all'utilizzo della documentazione medica ai fini fiscali (per dimostrare, all'occorrenza, la spettanza dell'esenzione) e che, in mancanza di consenso, provveda alla fatturazione con IVA”. Tale onere documentale non può essere assolto in fase contenziosa, ponendolo a carico di chi giudica (mediante eventuale ordine di esibizione); questo poiché un ordine di esibizione in fase giudiziale comprometterebbe in maniera determinante le esigenze di riservatezza dei pazienti, a vantaggio di un interesse economico che il contribuente poteva e doveva tutelare (con il consenso dei pazienti) in modo autonomo al tempo della fatturazione.
Categorie:Giurisprudenza  –  Iva
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