16 settembre 2011

L’incremento dell’aliquota Iva ordinaria dal 20% al 21%: effetti e decorrenza

Daily news N. 247 del 16.09.2011 a cura di Edoardo Martini e Antonella Gemelli

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La manovra di ferragosto ha incassato nella giornata del 14 settembre l’approvazione definitiva della camera sul testo del DL 138/2011 così come modificato dal Senato. Tra i provvedimenti è rientrato anche un intervento in materia di aliquote Iva, le quali, è bene ricordarlo, sono immutate dal 1° ottobre 1997. In questa sede, si intende in particolare affrontare le conseguenze derivanti dall’innalzamento dell’aliquota ordinaria dal 20% al 21% (restano invece immutate le aliquote ridotte del 4% e del 10%), disposta dall’art. 2, co. 2-bis, del D.L. 138/2011. Dal punto di vista normativo, il legislatore propone la modifica dell’art. 16, co. 1, del DPR 633/72, prevedendo ora che “l’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell’operazione”. Tuttavia, di fronte alla semplicità della modifica normativa, l’operatore deve prestare particolare attenzione alla decorrenza della suddetta modifica, che in base a quanto disposto dal co. 2-ter dell’art. 2 dello stesso D.L. 138/2011 si riferisce “alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” . Correttamente, quindi, la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 181/2011 rappresenta lo “spartiacque” per l’applicazione della “vecchia” aliquota del 20% (operazioni ante) e di quella “nuova” del 21% (operazioni post). Va rilevato, peraltro, che con un comunicato stampa di ieri sera, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha informato che il DL 13 agosto 2011 n. 138, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di oggi, 16 settembre. Pertanto, a partire da sabato 17 settembre 2011, entrano in vigore le modifiche apportate dalla legge di conversione al citato DL 138/2011, ivi compreso l’innalzamento dell’aliquota ordinaria IVA dal 20 al 21%. In conseguenza della rettifica dell’aliquota Iva, il legislatore è intervenuto “a cascata” modificando anche le regole che presiedono lo scorporo dei corrispettivi, di cui all’art. 27 del DPR 633/72, prevedendo l’utilizzabilità d’ora in poi del solo metodo “matematico”, e non più anche del metodo della percentuale di scorporo, che conduceva ad un risultato non corretto. Infine, regole particolari sono state introdotte in relazione alle operazioni ad esigibilità differita, di cui all’art. 6, co. 5, del DPR 633/72, ossia per le operazioni effettuate con lo Stato e gli enti pubblici, per le quali il legislatore garantisce l’applicazione della “vecchia” aliquota del 20% anche per le operazioni per le quali l’esigibilità del tributo avviene successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ma per le quali l’emissione e la registrazione della fattura è già avvenuta in data antecedente.
Categorie:Finanziaria - Milleproroghe  –  Iva
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