28 luglio 2016

La disciplina civilistica del contratto di leasing immobiliare

Daily news n. 145 del 28.07.2016 a cura di Omar Rigamonti

La disciplina civilistica del contratto di leasing immobiliare - Daily news n. 145 del 28.07.2016 a cura di Omar Rigamonti€ 6,00

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In questo contributo verrà analizzata la disciplina civilistica del leasing immobiliare per l’acquisto della prima abitazione alla luce anche delle precisazioni rese dal MEF nel contesto della recente guida rubricata “Il leasing immobiliare abitativo” redatta in collaborazione con Assilea - associazione italiana leasing - e Consiglio nazionale del notariato. Si rammenta, al riguardo che, al fine di rendere più appetibile l’acquisto della abitazione principale – anche con strumenti finanziari diversi dal mutuo ipotecario – la legge di stabilità 2016 è intervenuta sulla disciplina del contratto di locazione finanziaria di immobili abitativi regolamentando, in maniera organica, taluni aspetti di natura civilistica (obblighi delle parti, risoluzione contratto per inadempimento esenzione da azione revocatoria, sospensione delle rate) e di carattere fiscale (detrazioni fiscali per l’utilizzatore e disciplina delle imposte d’atto) che interessano l’istituto in commento. Per quanto concerne la disciplina civilistica del contratto di locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo, questa regolamenta: i) gli obblighi a cui sono soggetti le parti del contratto, vale a dire il concedente (banca o all’intermediario finanziario iscritto all’albo tenuto presso la Banca d’Italia) ed utilizzatore (privato consumatore che agisce al di fuori dell’esercizio di impresa, arti e professioni); ii) le conseguenze della risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell’utilizzatore; iii) i limiti e le condizioni da rispettare affinché l’utilizzatore possa richiedere al concedente la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici dovuti contrattualmente; iv) l’applicazione, all’acquisto dell’immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria, del divieto di azione revocatoria ai sensi dell’art. 67 co. 3 lett. a) L.F., il quale prevede l’esclusione dalla revocatoria dei “pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso”; v) l’applicabilità, agli immobili oggetto del contratto di locazione finanziaria, della disciplina prevista per il procedimento di convalida di sfratto di cui al libro IV, Titolo I, capo II, del c.p.c..
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