1 marzo 2022

La modifica della disciplina dell’aggio di riscossione apportata dalla legge di bilancio 2022

Daily news n. 35 del 01.03.2022 a cura di Alice Boano

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La L. 30.12.2021 n. 234 (Legge di bilancio 2022) ha riformato interamente l'art. 17 del DLgs. 112/99 con l'intento di mutare il sistema dell'aggio di riscossione, addossando il costo dell'attività di riscossione alla fiscalità generale. Per effetto della nuova disciplina viene abolita la quota di oneri di riscossione a carico del debitore nella misura fissa del 3% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento e del 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimento del debito oltre il suindicato termine di legge. Allo stesso modo, per le ipotesi di riscossione spontanea, effettuata ai sensi dell'articolo 32 del DLgs. 26 febbraio 1999, n. 46, non è più dovuta, dal debitore, la quota pari all'uno per cento delle somme iscritte a ruolo. A carico del debitore restano invece la quota a titolo di spese esecutive per le eventuali attività cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute nonché la quota a titolo di spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione (art. 17, comma 2, lett. a) e b)). L’entrata in vigore della riformulazione dell'aggio è subordinata, tuttavia, all'approvazione di un apposito decreto ministeriale.
Categorie:Riscossione
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